In questo momento di forte cambiamento del sistema sanitario e socio-sanitario è riapparsa la figura dell’Operatore Socio-Sanitario Specializzato, presente nell’ordinamento italiano da ormai vent’anni, che oggi è al centro di grande dibattito. Facciamo un po’ di ordine rispetto a questa figura!
L’Operatore Socio Sanitario Specializzato
Il profilo dell’Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria è stato normato nell’Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell’operatore socio sanitario, e di cui all’art. 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-01-2001 n. 1. (GU n. 51 del 3-3-2003). Ma dopo molti anni di “letargo” di questa figura professionale oggi, in virtù della riorganizzazione della struttura dei sistemi sanitari e sociali che si sta delineando e la comparsa di nuove complessità sanitarie e di nuove problematiche dei cittadini, ha innescato l’esigenza di formare degli Operatori Socio Sanitari con formazione complementare.
Le diverse regole regionali
Molte sono le complessità legate a questa figura professionale e sicuramente la prima è che la definizione delle regole per la formazione dell’Operatore Socio-Sanitario Specializzato è affidata alle Regioni così come per l‘OSS. Diverse Regioni hanno legiferato in merito alla formazione di queste figure tra le altre Campania, Lombardia, Veneto, Liguria ma in modo non omogeneo. Risultano infatti diversi i percorsi formativi sia per requisiti di ingresso, per il numero delle ore di formazione e anche nel soggetto abilitato a erogare la formazione. Quindi, chi è il soggetto che può erogare la formazione per diventare Operatore Socio-con formazione complementare? Per alcune Regioni, come la Campania, gli enti di formazione per altri, come il Veneto, esclusivamente le aziende ASL.
Collaborazione tra le ASL e gli Enti di Formazione
La delicatezza di questo profilo è spiegabile in quello che è il suo ruolo e le sue mansioni che si collocano tra l’OSS e l’Infermiere. Ma cosa fa quindi l’Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria?
La Regione Veneto nella sua DGR n. 650 del 01 giugno 2022 ha definito che l’OSS con Formazione Complementare oltre a svolgere e assorbire tutte le attività dell’Operatore Socio Sanitario, coadiuva a un contestualizzato modello organizzativo l’infermiere conformemente alle indicazioni che gli vengono impartire dallo stesso, rispetto alle attività individuate dalle delibera stessa. Tra queste attività è prevista anche la somministrazioni di prescrizioni terapeutiche per via naturale, intramuscolare, sottocutanea. Diverse delibere Regionali hanno anche precisato nel dettaglio i contenuti della formazione e le competenze che debbono necessariamente avere i docenti. Questa strada è molto interessate e può vedere una proficua collaborazione tra le ASL e gli Enti di Formazione professionale. L’ipotesi potrebbe essere di autorizzare gli enti di formazione accreditati dalle Regioni che hanno esperienza di formazione in tema di OSS in collaborazione con le Aziende Sanitarie a svolgere i corsi di formazione OSS con Formazione Complementare unendo così il dinamismo e la professionalità degli enti di formazione professionale con le competente specifiche sanitarie delle ASL.
Un altro aspetto da analizzare è rappresentato dai requisiti in ingresso a questi corsi: essendo una evoluzione del profilo professionale, la base è che tutti i corsisti debbano essere in possesso della qualifica OSS. Per noi è importante aggiungere ulteriori due requisiti: Diploma di Scuola Superiore Secondaria di Secondo Grado (o titolo con dichiarazione di equipollenza se conseguito all’estero), se straniero una conoscenza della lingua italiana certificata livello almeno B1 e anche almeno un anno di esperienza di lavoro come OSS con contratto full-time (tempo necessario per aver maturato esperienza nell’ambito). Andrà creato anche un sistema molto veloce e snello di verifica dei titoli da parte delle Imprese che assumeranno queste figure professionali, per evitare tutte quelle situazioni che si sono verificate con l’OSS di titoli rispetto a titoli falsi: su questo aspetto la tecnologia può essere d’aiuto e attraverso un sistema di QRCode sugli attestati e un registro nazionale dei titoli emessi. Il tema della formazione è una delle questioni rispetto a questo profilo professionale, infatti al momento non è riconosciuto a livello contrattuale. È aperta e da definire la partita riguardante il corretto inquadramento professionale nei diversi CCNL che la momento non prevedono la figura degli OSS con formazione Complementare.
La figura dell’OSS è una figura professionale in piena evoluzione, serve però chiarezza e un indirizzo nazionale concertato che coinvolga anche la formazione professionale che da tutta questa vicenda, negli ultimi sviluppi, è state esclusa.
Renzo Colucci
DIRETTORE di SENECA Impresa Sociale