L’emendamento
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a. al comma 1, lettera a), è premessa la seguente: all’articolo 2, comma 1, le parole: “nel primo ciclo” sono sostituite dalle seguenti: “nella scuola secondaria di primo grado” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l’insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito.”
b. Dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è abrogato.”
c. Al comma 4, lettera b), dopo il numero 3), è inserito il seguente 3-bis: “prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali”.